Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008, di euro 1.828.410 per l'anno 2009 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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